D.Lgs. 231 - Aggiornamento Catalogo Reati
Gennaio 2026
Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 30 dicembre 2025 n. 211
che:
- Aggiunge nuove fattispecie di reato con l’introduzione dell’Art. 25-octies2
(Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione Europea)
- Integra il sistema delle sanzioni pecuniarie basato sulle quote, aggiungendo il meccanismo basato sulla percentuale del fatturato.
Nel dettaglio l'art. 25-octies2 si applica nel caso di violazione dei neonati articoli del codice penale.
- Art. 275-bis – Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea
- Art. 275-ter – Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea
- Art. 275-quater – Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività
Sanzioni interdittive da due a sei anni
D.Lgs. 231 - Aggiornamento Catalogo Reati
Agosto 2025
Il 9 agosto 2025, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 116 del 8 agosto 2025
“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.” con inasprimento delle sanzioni di cui all'art. 25-undecies “Reati Ambientali”, oltre l'introduzione di nuove fattispecie di reato ampliando le sanzioni alla commissione dei delitti di cui:
• art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo);
• art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica);
• art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti
D.Lgs. 231 - Aggiornamento Catalogo Reati
Luglio 2025
Il 1 luglio 2025, è entrata in vigore la Legge n. 82 del 6 giugno 2025
“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.” che amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente ex D.lgs. 231/2001 introducendo l'art. 25-undevicies “Delitti contro gli animali”, con il quale si applicano le sanzioni pecuniarie (fino a 500 quote) e quelle interdittive (durata non superiore ai due anni) a seguito della commissione dei delitti di cui:
• art. 544-bis c.p. (Uccisione di animali);
• art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali);
• art. 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati);
• art. 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali);
• art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).






